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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 2007, N. 73

        All'articolo 1:

            al comma 1, nel secondo periodo, dopo le parole: «una o più» è inserita la seguente: «apposite»; nel terzo periodo, dopo la parola: «garantiscono» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle esigenze di privacy,», dopo le parole: «ai dati» sono inserite le seguenti: «dell'ultimo anno» e dopo la parola: «sistemi» è inserita la seguente: «informativi»;

            al comma 2, dopo le parole: «non superiore a 10 milioni di euro sono» è inserita la seguente: «automaticamente»;

            dopo il comma 2, è inserito il seguente:

      «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. È fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta»;

            al comma 4, nel primo periodo, le parole: «non rientranti nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano autocertificato

 

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di non rientrare nel regime di cui al comma 2» e, nel secondo periodo, la parola: «previamente» è soppressa;

            al comma 5, le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dei due anni precedenti», dopo le parole: «della produzione» sono inserite le seguenti: «, utili al fine di risparmiare energia» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;

            al comma 6, dopo le parole: «dei prezzi ai clienti finali» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo»;

            dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

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DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 2007, N. 73
 

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